Filippo di Ser Brunellesco

Il nostro statuto


STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DENOMINAZIONE
E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della L. 383/2000 e della L.R. 42/2002, l'Associazione "Filippo di Ser Brunellesco"

Art. 2 SEDE E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
L'Associazione ha sede in Firenze P.le Donatello 29, non ha fini di lucro, la sua durata è illimitata. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione deve reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

Art. 3 OGGETTO SOCIALE
Gli scopi dell'associazione sono:
- la costruzione in scala della cupola del Duomo di Firenze;
- attività correlate al modello che diventa punto di incontro per studiare la figura del Brunelleschi e far conoscere la sua personalità scientifica, architettonica e storico-artistica a tutta la collettività;
- ricerca e studi sul restauro dei monumenti, tecniche di conservazione dei medesimi, scienze delle costruzioni per i dispositivi non reagenti a trazione;
- favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio monumentale, soprattutto quello definito "minore" tramite la ricerca e la riscoperta delle tecnologie strutturali antiche, sensibilizzando ed educando l'opinione pubblica con mostre, conferenze e lezioni nelle scuole.

A tale fine l'Associazione collaborerà con chiunque (enti pubblici, privati, enti ecclesiastici, enti scolastici e con altre associazioni culturali, ecc ) per la realizzazione di iniziative che permettano il conseguimento degli scopi sopra elencati.

Tutte le attività non conformi allo scopo sociale sono espressamente vietate.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 SOCI
Sono ammessi a far parte dell'associazione, tutti gli uomini, le donne, e gli Enti Locali che accettano gli articoli dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L' ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta dal richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
In base alle disposizioni della legge L. 675/1987, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.
Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento mensile nella misura fissata dal Comitato Direttivo e che sarà distinta per le persone fisiche e per gli Enti Locali, ed approvata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, a rispetto dello Statuto e dei regolamento emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissile.
Ci sono due categorie di soci:
- soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale mensile.
- soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale mensile.

Il numero dei soci effettivi è illimitato;
i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota mensile è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;
le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuito.
L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all'Associazione hanno diritti di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcu modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Gli Enti Locali hanno diritto di prelazione, a titolo gratuito salvo le spese, per l'acquisizione degli studi del patrimonio monumentale ed ambientale sito nel territorio comunale, nonché quelli sull'arredo urbano. Il diritto di prelazione, previa comunicazione da parte dell'Associazione, deve essere esercitato per iscritto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con corrette, buonafede, onestà, proibita e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo.
Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Per gli Enti Locali il recesso ha effetti immediati decorrenti dalla data in cui la manifestazione di volontà perviene alla sede dell'Associazione.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiamo arrecato danno morale e o materiale all'Associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo di lettera al medesimo assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'Associazione sono:
- l' Assemblea dei soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, é convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.
Deve inoltre essere convocata quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede o lo scioglimento dell'Associazione.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;
in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea ordinaria:
- elegge il Presidente;
- elegge il Comitato Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne,  a proprie spese, una copia.
L'Assemblea straordinaria:
- approva eventuali modifiche allo Statuto, con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 COMITATO DIRETTIVO
l'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a dieci membri.
La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voto prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del Comitato Direttivo sono presenti almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea); il Vicepresidente ed il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).

Art. 11 PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea.
Rappresenta l'Associazione davanti alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art. 12 RISORSE FINANZIARIE
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano i contrasto con gli scopi sociali (il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione);
- da iniziative promozionali.
I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedono la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con i regolamenti interni e con le leggi del Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCI
I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dell'Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.
Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto è modificabile con la presenza di 2/3 dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con i regolamenti interni e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIOGLIMENTO
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci convocati in Assemblea straordinaria.
l'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, sarà effettuata a fini di utilità sociale.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI
per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.
 
Firenze,  13 luglio 2005